In sintesi, di seguito, le disposizioni di legge in relazione all’installazione e manutenzione di Impianti Telefonici e di reti dati collegati alla rete pubblica (per rete pubblica si intendono tutti i collegamenti delle linee telefoniche e quelle dati).
Qualsiasi azienda che esegue lavori di installazione e manutenzione di impianti di telecomunicazione deve obbligatoriamente essere in possesso di Autorizzazione Ministeriale che dovrà essere rinnovata ogni tre anni.
Le autorizzazioni prevedono:
I° grado
Installazione e manutenzione di rete dati rame e fibra, ponti radio e sistemi di Telecomunicazioni senza limitazioni di interni.
II° grado
Installazione e manutenzione di rete dati rame, ponti radio solo su aree private e sistemi di Telecomunicazioni fino a 150 derivati.
III° grado
Manutenzione di apparati di Telecomunicazioni e installazione di sistemi fino a 2 linee telefoniche.
Non necessita di Autorizzazione Ministeriale l’installazione di Impianti Telecomunicazione collegati alla rete pubblica fino a 2 linee (1 ISDN).
Le Autorizzazioni Ministeriali vengono concesse solo ad Aziende che rispecchiano tutti i requisiti necessari come: strumentazione, automezzi, metratura sede, dipendenti tecnici, iscrizione all’albo Ingegneri, Progettista, Direzione lavori.
Le nuove disposizioni di legge, che riportiamo negli allegati sotto, prevedono sanzioni fino a Euro 150.000,00 per installazioni di sistemi di telecomunicazione senza il rispetto delle attuali normative DPR 420/1995, attuazione normativa 2008/63/CE e D.Lgs. 26/10/2010 n.198 entrato in vigore il 15/12/2010.
Il cliente dovrà accertarsi che le apparecchiature in uso siano omologate secondo il suddetto decreto e che l’azienda somministratrice di dette apparecchiature rispetti i requisiti legislativi.
Ci teniamo a precisare che tutti i lavori da noi eseguiti e le apparecchiature fornite rispettano le disposizioni di legge vigenti.